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Counseling Day 2023


 
Alla quarta violazione dell'obbligo di emissione della fattura nell'arco di cinque anni, il professionista viene subito sospeso dall'Albo per un minimo di tre giorni e un massimo di un mese, ma in caso di recidiva il periodo di sospensione aumenta da un minimo di 15 giorni a 6 mesi. A introdurre misure più severe contro i professionisti colpevoli di violazione fiscale è la Manovra Bis (decreto legge n. 138, convertito nella legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre).

All'articolo 2, comma 5 del provvedimento viene stabilito che, “Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensioneb dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi”.

Scavalcati gli Ordini
Il provvedimento di sospensione, comminato dal direttore regionale delle Entrate, “è immediatamente esecutivo”, in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'amministrazione finanziaria, dopo aver comminato la sospensione, comunica gli atti all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'Albo; l'Ordine o il soggetto gestore dell'Albo dovrà limitarsi a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria.

Se la violazione è commessa nell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, la sanzione della sospensione colpisce tutti gli associati.

titolo: Sospensione dall'albo per chi non emette fattura
autore/curatore: Redazione
fonte: Casa e Clima
data di pubblicazione: 19/09/2011
tags: evasione fiscale, manovra bis, ordini professionali

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